Gli assegni sono particolari titoli di credito che presuppongono necessariamente l’intervento di una banca e quindi sono collegati all’esercizio di un’attività creditizia (cosiddetti titoli bancari).

Anche se ha una struttura simile alla cambiale, l’assegno svolge una diversa funzione economica: mentre la cambiale è uno strumento di agevolazione del credito, cioè serve a dilazionare nel tempo il pagamento di un debito, l’assegno costituisce un mezzo di pagamento.

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Se il debitore ha fondi disponibili presso una banca, può evitare i rischi e le difficoltà connessi al trasferimento materiale dei biglietti di banca pagando con un assegno, che viene comunemente accettato negli scambi anche se non è un mezzo legale di pagamento e presuppone da parte di colui che lo accetta l’affidamento nella solvibilità del debitore.

In relazione alla sua struttura, si distinguono due diversi tipi di assegno: l’assegno bancario e l’assegno circolare.

L’assegno circolare, che riproduce lo schema del pagherò cambiario, contiene la promessa incondizionata di una banca di pagare a vista una determinata somma di denaro all’ordine del prenditore ed è pagabile presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente (sede centrale, agenzie, filiali, ecc.).

L’assegno circolare può venire emesso soltanto:

  • da un istituto di credito a ciò autorizzato che, a copertura degli assegni in circolazione, deve costituire presso la Banca d’Italia una cauzione in contanti o in valori mobiliari (sulla quale è riconosciuto un privilegio speciale ai portatori dei titoli);
  • per somme disponibili presso la banca al momento dell’emissione, in quanto versate direttamente dal cliente o comunque esistenti a suo credito;
  • all’ordine, cioè intestato a una persona determinata che può essere, a richiesta del cliente, un terzo oppure lo stesso cliente.

Si tratta di un mezzo di pagamento comunemente accettato negli scambi in luogo della moneta poichè, a differenza dell’assegno bancario che presuppone la fiducia nella solvibilità del traente e non comporta l’assunzione da parte della banca di alcuna responsabilità cambiaria, l’assegno circolare non può mai essere emesso a vuoto e contiene un’obbligazione diretta della banca, che costituisce un debitore particolarmente solvibile per la sua stessa natura e per i controlli pubblici ai quali è sottoposta, nei confronti del prenditore e dei successivi possessori.

L’assegno circolare deve essere presentato per il pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione per non decadere dall’eventuale azione di regresso nei confronti dei giranti, l’azione diretta nei confronti della banca, invece, si prescrive nel termine di tre anni.

Si applicano per il resto all’assegno circolare, in quanto compatibili, le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, all’azione di regresso nonchè alle norma riguardanti le clausole particolari degli assegni bancari (assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile, turistico).