Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato, nei limiti conventivi, del danno patrimoniale subito per effetto del verificarsi di un determinato sinistro (art. 1882).

Così, per esempio, il proprietario di un immobile l’assicura contro il rischio di incendi, chi esercita un’attività agonistica o amatoriale si assicura contro gli eventuali incidenti nello svolgimento della pratica sportiva, un gioielliere assicura gli oggetti preziosi esposti contro il rischio di furti o rapine ecc.

 

Assicurazione-contro-i-Danni

 

L’assicruazione contro i danni, che ha una funzione di carattere previdenziale, è regolata da due principi: il principio dell’interesse e quello indennitario.

In base al principio dell’interesse il contratto di assicurazione è nullo se, nel momento in cui deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno (art. 1904). Così una persona non può assicurarsi contro il pericolo di un danno che possa colpire una cosa che le è del tutto estranea come, per esempio, il rischio generico del naufragio di una nave qualsiasi perchè in tal caso l’assicurazione non avrebbe un fine previdenziale (essere risarcito dal pregiudizio sofferto) ma speculativo (guadagnare su un danno capitato ad altri) e si risolverebbe di fatto in una semplice scommessa.

In base al principio indennitario l’assicuratore è tenuto a  risarcire con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto, soltanto il danno effettivamente sofferto dall’assicurato come conseguenza del sinistro coperto dall’assicurazione (art. 1905). L’assicurazione infatti deve servire a risarcire l’assicurato del danno che ha subito, cioè a compensare la diminuzione patrimoniale che ha sofferto, e non deve costituire invece uno strumento di speculazione o di guadagno: l’indennità corrisposta dall’assicuratore, quindi, non può mai superare il danno subito dall’assicurato.

Così nel caso in cui un contadino sia assicurato contro il rischio di eventi naturali che possano danneggiare la produzione dell’uva e una grandinata distrugga l’intero raccolto, egli non potrà pretendere di essere risarcito di danni maggiori di quelli commisurati alla gradazione alcolica (e quindi al valore) dell’uva andata distrutta. In particolare la legge prevede che l’assicuratore, a meno che non vi sia un’espressa clausola nel contratto, è tenuto a risarcire soltanto il danno emergente, cioè la perdita subita, ma non anche il lucro cessante, cioè il profitto sperato (art. 1905). Se un cane di razza assicurato contro il furto viene rubato, il proprietario può ottenere il risarcimento del danno subito, costituito dal valore commerciale del cane, ma non della somma di denaro che sperava di vincere a un’esposizione.

In applicazione del principio indennitario, nel determinare il danno da risarcire non si può comunque attribuire alle cose distrutte o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro (art 1908). Al fine di evitare il verificarsi di successive contestazioni, i contraenti possono anche stabilire, al momento della conclusione del contratto, il valore delle cose che vengono assicurate mediante un’espressa stima scritta avvettata da entrambe le parti (art. 1908: cosiddetta polizza stimata).

Se un bene è stato assicurato per un valore che risulta superiore a quello reale (cosiddetta sovrassicurazione: per esempio, un quadro del valore di cinque mila euro viene assicurato per dieci) possono aversi due ipotesi:

  • se vi è stato dolo da parte dell’assicurato, che ha volontariamente dichiarato un valore maggiore per trarne un ingiusto vantaggio, il contratto di assicurazione è nullo ma l’assicuratore in buona fede non è tenuto a restituire i premi percepiti e ha diritto anche al pagamento di quelli del periodo in corso (art. 1909);
  • se non vi è stato dolo da parte dell’assicurato, l’assicurazione si considera valida soltanto per il valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto a una riduzione dei premi per l’avvenire (art. 1909).

Il caso opposto ricorre quando il valore assicurato sia inferiore, per volontà delle parti o per effetto della svalutazione monetaria e del conseguente aumento di valore del bene, a quello che la cosa ha nel momento in cui si verifica il sinistro e copra soltanto una parte del valore effettivo (cosiddetta sottoassicurazione o assicurazione parziale, art. 1907: un quadro viene assicurato per 5 mila euro, mentre in realtà ne vale 10). In tal caso, se non è diversamente disposto nel contratto, si applica un principio di proporzionalità per effetto del quale l’assicuratore risponde per i danni soltanto in proporzione della parte assicurata, cioè è tenuto a pagare un’indennità ridotta che viene calcolata in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Qualora si verifichi un sinistro, l’assicurato ha l’obbligo di:

  • avvisare l’assicuratore entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’assicurato ne ha avuto conoscenza;
  • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (cosiddetto obbligo di salvataggio).

Se l’assicurato non adempie dolosamente tali obblighi, non ha diritto all’indennità; se invece l’inadempimento è soltanto colposo, l’assicuratore ha diritto a una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio subito.

Salvo patto contrario infine, l’assicuratore non risponde:

  • per i danni che vengono causati da dolo oppure da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario (è ammesso tuttavia il patto contrario nel caso sussista l’ipotesi di colpa grave, art. 1900);
  • per i danni prodotti da un vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunciato;
  • per i danni derivanti da terremoti, guerra, insurrezione o tumulti popolari.