Fonti del Diritto

Le norme giuridiche possono avere origine sia da atti compiuti dall’autorità statale sia da fatti o comportamenti degli uomini, fatti o comportamenti degli uomini a cui l’ordinamento riconosce efficacia giuridica.

L’insieme degli atti prodotti dai preposti organi dello Stato ed i comportamenti consolidati che hanno efficacia giuridica rappresentano le fonti del diritto.

Ad esempio il Parlamento e l’organo dello Stato preposto ad approvare un atto attraverso un iter (procedura) prevista dalla costituzione; questo atto viene chiamato legge. Allo stesso modo per la vendita di bestiame nelle borse merci la stretta di mano fra un venditore e un compratore determina, per consuetudine, la compravendita del bestiame.

Le fonti del diritto possono innanzitutto distinguersi in: fonti di cognizione e fonti di produzione.

Le fonti di cognizione sono i documenti ufficiali che raccolgono le norme giuridiche, cioè i mezzi attraverso i quali le norme vengono portate a conoscenza di tutti cittadini; sono fonti di cognizione la Gazzetta Ufficiale, i bollettini ufficiali, eccetera. Ad esempio la Gazzetta Ufficiale è lo strumento di divulgazione delle leggi; la Gazzetta Ufficiale non produce, in sé, comportamenti anzi bisogna attendere 15 giorni dalla pubblicazione della stessa per l’efficacia giuridica delle leggi contenute.

Le fonti di produzione sono tutti gli atti o i fatti idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche esistenti; le fonti di produzione sono vere e proprie fonti del diritto. Ad esempio il procedimento di formazione e di approvazione della legge da parte degli organi preposti consiste: nella proposta di legge, discussione nell’apposita commissione (del Senato o della camera dei deputati), approvazione da parte di una delle due camere (Senato o camera dei deputati), passaggio all’altra camera (Senato o camera dei deputati), discussione nella commissione di questa seconda camera, approvazione, firma del ministro competente per la materia trattata, del presidente del consiglio, del ministro della giustizia, promulgazione da parte del presidente della Repubblica.

Nel nostro ordinamento giuridico esistono cinque fonti formali di produzione primaria che possono essere rappresentati, in modo schematico, secondo una scala di priorità:

  • La costituzione e le leggi costituzionali;
  • Le leggi ordinarie;
  • Gli atti aventi forza di legge: i decreti legge e i decreti legislativi;
  • Le leggi regionali;
  • I regolamenti comunitari.

Le fonti secondarie sono:

  • I regolamenti governativi e ministeriali;
  • I regolamenti regionali;
  • I regolamenti provinciali e comunali.

Infine esistono le fonti non scritte: gli usi o consuetudini. Ad eccezione degli usi (che sono norme non scritte anche definite come fonti di fatto), tutte le altre fonti si qualificano come fonti atto, cioè come norme scritte attraverso le quali lo Stato esprime la sua volontà che tutta la collettività deve rispettare. Gli usi o consuetudini sono regole che si formano a seguito del loro costante ripetersi nel tempo; non sono in contrasto con le norme scritte e si basano sulla convinzione (esistente all’interno di una determinata collettività) che l’osservanza di un certo comportamento corrisponda all’osservanza del diritto.