Insider Trading

Il mercato finanziario, consentendo l’afflusso del risparmio verso le imprese e quindi gli investimenti, riveste un’importanza fondamentale per il sistema economico: è necessario quindi assicurare a tutti i risparmiatori la parità di informazione riguardo alla situazione patrimoniale ed economica dei soggetti che vi intervengono.

Tale principio viene violato quando si verifica l’utilizzazione a fini speculativi di informazioni riservate (cioè non divulgate presso il pubblico) da parte di determinati soggetti, che ne sono venuti a conoscenza per la loro particolare posizione (cosiddetto insider trading).

Si pensi per esempio, agli amministratori e ai sindaci di una società per azioni (ma il discorso vale anche per gli altri dirigenti e per gli azionisti del gruppo di maggioranza, i quali ultimi solitamente collocano persone di propria fiducia nel consiglio di amministrazione): è evidente che, data la segretezza delle decisioni dell’organo amministrativo, questi soggetti possono venire a conoscenza di fatti, relativi all’andamento degli affari sociali e alle strategie poste in essere dalla società, sconosciuti al pubblico e agli stessi soci (e in particolare ai soci di minoranza); tali fatti possono indubbiamente prestarsi a operazioni speculative sulle azioni della società, quali l’acquisto a basso prezzo qualora si sia a conoscenza della conclusione di buon affare oppure la tempestiva vendita della azioni in previsione di una crisi economica della società.

A tutela del principio della parità di condizione è stata emanata, adeguando così il nostro ordinamento a quello di altri Paesi (primi fra tutti gli Stati Uniti) e alla direttiva CEE n. 152 del 1989, la legge  17 maggio 1991 n. 157 che, dopo avere definito come valori mobiliari quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati della comunità, vieta il cosiddetto insider trading e la manipolazione dei prezzi dei valori mobiliari.

L’insider trading consiste nell’acquisto, nella vendita o nel compimento di altre operazioni su valori mobiliari, anche per interposta persona, da parte di chi possegga delle informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale della società oppure in conseguenza dell’esercizio di una funzione pubblica, di una professione o di un ufficio (si pensi, per esempio, a consulenti legali, fiscali o finanziari).

Per informazione riservata deve intendersi un’informazione di contenuto determinato, riguardante un valore mobiliare o il soggetto emittente, non ancora resa pubblica e suscettibile, qualora fosse divulgata, di influenzare sensibilmente il prezzo del titolo.

In particolare gli azionisti del gruppo di controllo, gli organi sociali e i dirigenti (amministratori e liquidatori, sindaci, revisori contabili, direttori generali) non possono compiere delle operazioni sui valori mobiliari, anche indirettamente, dopo che il consiglio di amministrazione, o organo equivalente, sia stato convocato per deliberare su operazioni idonee a influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli e prima che la relativa delibera sia stata resa pubblica.

Gli stessi divieti si applicano anche a coloro che abbiano ricevuto, direttamente o indirettamente, delle informazioni da tali soggetti con la consapevolezza della loro riservatezza. E’ fatto inoltre divieto ai componenti del governo (ministri e sottosegretari) di compiere delle operazioni su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio dei ministri o di un comitato ministeriale e prima che la relativa delibera sia stata resa pubblica, qualora tale delibera riguardi provvedimenti idonei a influenzare sensibilmente il corso dei titoli.

Le pene previste per la violazione dei divieti elencati sono raddoppiate se i fatti sono compiuti da componenti del governo; il giudice, inoltre, può aumentare la multa fino al triplo nei casi più gravi.

La manipolazione dei prezzi dei valori mobiliari consiste nella divulgazione di notizie esagerate, false o tendenziose oppure nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici in modo da influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari.

Le pene previste per i fatti in esame sono aumentate quando sono stati commessi al fine specifico di provocare una sensibile alterazione dei prezzi dei valori mobiliari o l’apparenza di un mercato attivo su di essi, nonchè nell’ipotesi (ancora più grave) in cui tale sensibile alterazione o apparenza si verifichi in concreto. Le pene sono raddoppiate quando i fatti in esame sono stati compiuti da particolari soggetti (soci di maggioranza, amministratori o liquidatori, sindaci, revisori contabili, membri o dipendenti della Consob ecc.) oppure mediante mezzi di comunicazione di massa o a mezzo stampa.

L’accertamento dell’eventuale violazione dei divieti previsti dalla legge è affidato, con ampi poteri di indagine, alla Consob. Se nel corso dell’attività di verifica emergono dei reati, la Consob deve trasmettere al’autorità giudiziaria la relativa documentazione; se la notizia di reato è pervenuta per altra via all’autorità giudiziaria, questa è tenuta a informarne tempestivamente il presidente della Consob.

Restano esclusi dall’applicazione delle disposizioni in questione lo Stato Italiano, la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, nonchè qualsiasi altra persona che agisca per loro conto con riferimento a operazioni riguardanti la politica monetaria o valutaria e la gestione del debito pubblico e delle riserve ufficiali.