L’impresa di assicurazione è un’impresa commerciale (art. 2195 n.4) la cui attività consiste nell’assunzione, contro un corrispettivo o premio, di determinati rischi, cioè di eventi che possono causare danni al patrimonio o alla persona dell’assicurato

(per er.: l’incendio di un edificio, il furto di un’automobile, un incidente): se si verificherà l’evento sfavorevole, l’assicuratore verserà all’assicurato o a un altro soggetto una somma di denaro o indennità diretta a ristorarlo del pregiudizio subito.

 

Le-Compagnie-Assicurative

 

L’esercizio dell’attività assicurativa si fonda sulla calcolabilità statistica di un dato evento e sulla omoeneità dei rischi assunti. Attraverso metodi statistici, infatti, è possibile calcolare la probabilità di un certo evento (per es., di un incidente automobilistico) e i danni che mediamente produce: l’assicuratore può quindi determinare l’ammontare dei premi corrisposti dai singoli assicurati in modo tale che i premi raccolti complessivamente, oltre a coprire i costi di organizzazione e a remunerare il profitto dell’impresa, garantiscano anche il pagamento delle indennità dovute.

L’assicurazione attua dunque una ripartizione di un rischio omogeneo, poichè il calcolo delle probabilità è possibile soltanto per rischi dello stesso genere, tra tutti coloro che si assicurano contro lo stesso evento in quanto l’indennità dovuta a un assicurato che sia stato danneggiato da un sinistro (per es., a chi sia stato ferito in un incidente) viene coperta con i premi di tutti gli assicurati, compresi anche quelli che non hanno subìto alcun danno e quindi non hanno diritto ad alcuna indennità.

Le imprese di assicurazione sono sottoposte a vincoli e controlli pubblici disposti dalle leggi speciali in materia (d.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modificazioni contenente il testo unico delle leggi per l’esercizio delle assicurazioni private, l. 10 giugno 1978 n. 295 sulle assicurazioni contro i danni, l. 22 ottobre 1986 n.742 sulle assicurazioni sulla vita).

In particolare l’esercizio dell’attività di assicurazione è riservato soltanto a enti pubblici oppure a imprese private aventi la forma di società per azioni, di cooperative o di mutue assicuratrici e previa autorizzazione del ministro dell’Industria. Le tariffe dei premi applicate dalle imprese di assicurazione sono soggette ad autorizzazione da parte del ministro competente. Le imprese di assicurazione devono costruire, a garanzia degli assicurati, una cauzione (o riserva) che può essere investita soltanto in immobili e in titoli di Stato o , in parte, in azioni e obbligazioni.

Inoltre, nel caso di irregolarità nella gestione o di insolvenza, le imprese di assicurazione non sono soggette al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa. Per garantire un controllo più efficace sulle compagnie assicurative è stato istituito, pur mantenendo ferme le competenze in materia del ministero dell’Industria, l’Isvap (Istituto per la vigianza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, l.12 agosto 1982 n. 576).