Essendo le necessità personali legate alle proprie risorse economiche, è evidente di quanto le stesse risultino mutevoli ed assoggettate ad ininterrotti flussi di aumento o, vicendevolmente, di decrescita.

Quanto appena parametrato lascia presupporre che l’adeguatezza di un prestito richiesto ed ottenuto in passato potrebbe non essere in grado di adempiere alle esigenze manifestatesi nel presente: a questo scopo intercorre la rinegoziazione dei prestiti, alla quale, fungendo da variante per l’entità e la scadenza del prestito, spetta il dovere di modificare le condizioni entro le quali il prestito è stato erogato. La modifica dei termini precedentemente stipulati, perciò, è in grado di sottoporre il finanziamento ad una radicale trasformazione, la quale eventualmente può garantirne la solvibilità.

In associazione all’apparente immediatezza del procedimento, infatti, è necessario considerare alcuni ostacoli di portata non indifferente. In accordo con quanto riportato dai più importanti gruppi bancari che adoperano in Italia, la rinegoziazione di un prestito concerne una pratica appartenente al mercato libero, ragione per la quale ciascuna banca dispone della facoltà di gestire il procedimento nel rispetto delle direttive impartite dal medesimo ente: l’assenza di una politica economica universale, perciò, concretizza la totale mancanza di un punto di riferimento polivalente. Lo stesso riferimento, inoltre, evidenzia la saltuaria necessità di estinguere il prestito precedentemente ottenuto, circostanza che conferisce al debitore l’obbligo di rispettare condizioni tutt’altro che vantaggiose.

Un ulteriore ostacolo indissolubilmente legato alla rinegoziazione di un prestito concerne l’applicazione dei tassi d’interesse: la rinegoziazione, per quanto dipendente dall’adeguamento ai tassi variabili, prevede che il calcolo degli interessi avvenga in base alla durata del prestito, attribuendo alla rata un valore non modificabile. Facendo riferimento alle maggiori società finanziarie, l’adozione di una rata in misura fissa preclude che gli interessi siano destinati a protrarsi nel tempo, o contrariamente ad assistere ad una restrizione della propria durata; entrambi gli andamenti appena considerati permettono di intravedere quanto la rinegoziazione di un prestito sia estremamente vulnerabile all’incremento ed alla flessione dei tassi d’interesse.