Le garanzie reali, come abbiamo detto, comprendono il pegno e l’ipoteca. Il pegno è un diritto reale di garanzia che riguarda determinati beni mobili.

E’ esclusivamente volontario, in quanto si costituisce sempre con un contratto tra il proprietario del bene (o costituente) e il creditore pignoratizio.

Il-Pegno

Come vedremo meglio più avanti, il contratto costitutivo di pegno è un contratto reale, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna materiale al creditore della cosa o delle cose che ne formano l’oggetto (o dei documenti che attribuiscono il diritto alla loro consegna), ma a effetti obbligatori, perchè non produce alcun passaggio di proprietà.

Lo spossessamento della cosa, oltre ad assicurare la conservazione della garanzia e impedre che il debitore possa sottrarla o diminuirla, realizza anche la forma di pubblicità prevista dalla legge per consentire ai terzi di vernire a conoscenza dell’esistenza del pegno: se infatti il proprietario di un bene lo aliena senza averne il possesso materiale, i terzi possono rendersi conto che il bene è gravato da un diritto reale di garanzia in favore di un’altra persona.

Può riguardare: beni mobili e diritti reali su di essi, universalità di beni mobili, crediti e anche titoli di credito (cioè documenti che, come una cambiae o un assegno, “incorporano” il diritto a ottenere una determinata prestazione).

Per impedire possibili accordi fraudolenti tra il debitore e alcuni creditori, la legge stabilisce che il pegno è opponibile nei confronti degli altri creditori soltanto quando risulta da un atto avente data certa e contenente sufficienti indicazioni del credito e della cosa che ne forma l’oggetto.

Per evitare abusi, la legge disciplina in modo rigoroso i diritti e gli obblighi del creditore a favore del quale sia stato costituito il pegno. In particolare, il creditore pignoratizio ha il diritto di ottenere il possesso dei beni che formano l’oggetto del contratto, se tali beni non vengono consegnati a un terzo designato dalle parti. Inoltre ha il diritto di fare propri gli eventuali frutti dei beni, o gli interessi (se si tratta del pegno di un credito), se non è stato stabilito diversamente.

Il creditore pignoratizio, invece, ha l’obbligo di custodire i beni ricevuti in pegno con la diligenza ordinaria poichè è responsabile in caso di perdita o di deterioramento. Non potrà inoltre utilizzare i beni senza il consenso della persona che ha costituito il pegno e non potrà pignorare a sua volta o concedere in godimento i beni  a terzi.

Una figura particolare di pegno è costituita dal cosidetto pegno irregolare, che spesso nella pratica viene chiamato anche deposito cauzionale e che ha per oggetto delle cose fungibili (come una somma di denaro). Nel pegno irregolare, a differenza di quanto accade in un normale pegno, il creditore acquista la proprietà dei beni e, in caso di regolare adempimento dell’obbligazione garantita, è obbligato a restituire al debitore altrettante cose dello stesso genere e qualità.