Una guida alla rinegoziazione della delega di pagamento per capire meglio come comportarsi nel caso in cui si è già richiesta una delega di pagamento e la si intende rinegoziare.

La delegazione di pagamento, come avviene per numerose forme di prestito, concerne un procedimento suscettibile alla rinegoziazione. Indipendentemente dalla natura del finanziamento, infatti, è indispensabile ricordare che anche la delega riguarda l’erogazione di un determinato importo di denaro, il cui ammontare prestabilito talvolta non è in grado di adattarsi all’evoluzione delle proprie esigenze finanziarie.

La normativa regolante la rinegoziazione della delega di pagamento, corrispondente al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, ed  accuratamente descritta da diversi istituti bancari presso i corrispettivi siti internet ufficiali, prende in considerazione gli elementi portanti che contraddistinguono il fenomeno oggetto d’interesse: quanto riportato dalla normativa di riferimento permette di stabilire che la rinegoziazione, al fine di essere ritenuta come valida, debba necessariamente disporre di un importo pari o superiore alle restanti quote della delega precedentemente stipulata, in modo tale da assolvere al valore residuo di quanto stabilito dal piano d’ammortamento originale.

Disponendo dei requisiti necessari all’avvio della pratica, è indispensabile conoscere la limitazione temporale inerente la stessa: quest’ultima, infatti, risulta essere legata all’effettivo saldo di una percentuale specifica ricollocabile al piano d’ammortamento, ed il cui valore effettivo può essere tradotto nei due quinti appartenenti al totale.

Presupponendo il raggiungimento dell’obbligo appena considerato, ed in accordo con quanto parametrato da vari gruppi bancari, la rinegoziazione della delegazione di pagamento  può avvenire nel rispetto di due modalità: l’affermazione appena proposta si concretizza nella possibilità di ottenere un ammortamento di durata superiore, ed il cui scopo corrisponde alla decurtazione di importi mensili di minore entità; la seconda eventualità, invece, riguarda il conseguimento di un valore equivalente a quello riconosciuto alla somma di tutte le quote versate fino al momento antecedente la rinegoziazione. Qualora la tipologia di delega ed il valore delle quote versate proponesse una circostanza idonea, inoltre, è possibile che al richiedente interessato venga riconosciuta una rinegoziazione avente origine dalla confluenza di entrambe le strategie precedentemente descritte.